1. La controgaranzia del Fondo concessa ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come da ultimo modificato dalla presente legge, di seguito denominati «confidi», e ai fondi di garanzia gestiti da banche, da intermediari o da soggetti iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di seguito denominati «altri fondi di garanzia», è a titolo gratuito e copre i finanziamenti concessi alle PMI, di durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a dieci anni, a condizione che la garanzia dei confidi e degli altri fondi di garanzia sia stata concessa con i medesimi requisiti operativi della garanzia diretta sull'esposizione di cui all'articolo 9 della presente legge.
2. La controgaranzia è concessa ai confidi e agli altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90 per cento dell'importo da essi garantito sui finanziamenti alle PMI. Entro tale limite, la controgaranzia copre fino al 90 per cento della somma liquidata ai soggetti finanziatori dai confidi e dagli altri fondi di garanzia.
3. Ai fini dell'ammissione alla controgaranzia, il prezzo richiesto alle PMI dai confidi e dagli altri fondi di garanzia per il rilascio della garanzia non può essere superiore alle spese di istruttoria dell'operazione